Lo statuto


STATUTO ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE
ARTICOLO 1
(DENOMINAZIONE)
Si è costituita con sede in Via della Scafa n. 57, L’Associazione  “ ATTIVAMENTE”.

ARTICOLO 2

(SCOPO)
l’Associazione ha lo scopo di:
Promuovere la prevenzione del disagio sociale e psicologico;
Favorire il benessere dell’individuo ed il miglioramento del suo stile di vita;
Produrre ricerche, statistiche e proporre convenzioni con enti pubblici e privati al fine di perseguire e diffondere il benessere psicologico degli individui e delle organizzazioni;
Promuovere  e gestire circoli culturali, centri sociali, manifestazioni e convegni al fine di diffondere l’organizzazione comunitaria, il dialogo, la libera informazione;
Partecipare a tutte quelle iniziative (politiche – culturali – sociali) idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e altri cittadini, i principi basilari del benessere psicologico e della sana convivenza di comunità.

ARTICOLO 3

(SOCI)
Possono diventare soci dell’Associazione tutti i cittadini di età non inferiore ai 14 anni.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del Presidente in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 4

(FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’)
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell’Associazione provengono da:
1. Quote associative annuali;
2. Eventuali altri contributi dei soci;
3. Azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
ARTICOLO 5

(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)

Sono organi delL’ASSOCIAZIONE:
1. L’Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

ARTICOLO 6

(ASSEMBLEA DEI SOCI)
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Si riunisce su convocazione del Presidente, o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo; la convocazione avviene mediante avviso affisso sull’Albo sociale.
L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno del 20% dei soci (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione a meno di diversa decisione assunta dall’Assemblea stessa.
Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei soci  votanti (presenti in proprio o per delega).
Ogni anno entro il mese di dicembre va tenuta un’Assemblea dei soci dedicata alla gestione dell’Associazione (Assemblea Ordinaria).
A questa Assemblea competono in particolare:
1.     La   discussione  e   l’approvazione  del   rendiconto  delle  attività  dell’Associazione relative all’anno precedente;
2.     La discussione e l’approvazione del  preventivo  di  spesa  per  l’anno  in corso.
Competono all’Assemblea dei soci anche:
1.       L’elezione del Presidente;
2.      L’elezione del Consiglio Direttivo;
3.      L’approvazione di modifiche dello statuto.

ARTICOLO 7

(CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione e in genere la sua ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di otto soci.
Viene eletto dall’Assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente.
Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La partecipazione al consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione, non costituendo rapporto di lavoro.
ARTICOLO 8

(PRESIDENTE)

Il Presidente dell’Associazione che viene eletto dall’Assemblea dei soci rimane in carica fino a revoca o dimissioni, ha a tutti gli  effetti  la  rappresentanza  dell’Associazione davanti a terzi e in giudizio.
Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, ne prepara l’ordine del giorno, le presiede.
Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Può delegare alcune delle proprie competenze al VicePresidente o a determinati consiglieri.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente o, in assenza, dal consigliere anziano.
La carica di Presidente è un impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione; così pure per tutte le altre cariche.

ARTICOLO 9

(ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, MOVIMENTI, ecc…)
Per potenziare l’efficacia dell’attività dell’Associazione il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione ad Associazioni nazionali, come pure ad altre organizzazioni, movimenti nazionali ed internazionali, ecc…, che si ispirino nella loro azione alle stesse proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 10

(SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE)
L’Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata.
Il patrimonio dell’Associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà ripartito fra tutti i soci.
ARTICOLO 11
(RINVIO ALLA LEGGE)
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile.

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