STATUTO ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE
ARTICOLO 1
(DENOMINAZIONE)
Si è costituita con sede in Via della Scafa n. 57,
L’Associazione “ ATTIVAMENTE”.
ARTICOLO 2
(SCOPO)
l’Associazione ha lo scopo
di:
Promuovere la prevenzione
del disagio sociale e psicologico;
Favorire il benessere
dell’individuo ed il miglioramento del suo stile di vita;
Produrre ricerche,
statistiche e proporre convenzioni con enti pubblici e privati al fine di
perseguire e diffondere il benessere psicologico degli individui e delle
organizzazioni;
Promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali,
manifestazioni e convegni al fine di diffondere l’organizzazione comunitaria,
il dialogo, la libera informazione;
Partecipare a tutte quelle
iniziative (politiche – culturali – sociali) idonee a diffondere e rafforzare, nei
rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e altri cittadini, i principi basilari
del benessere psicologico e della sana convivenza di comunità.
ARTICOLO 3
(SOCI)
Possono diventare soci
dell’Associazione tutti i cittadini di età non inferiore ai 14 anni.
L’elenco dei soci
dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del Presidente in un
apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 4
(FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITA’)
L’Associazione non ha scopo
di lucro.
Le entrate necessarie per la
copertura delle spese inerenti alle varie attività dell’Associazione provengono
da:
1. Quote
associative annuali;
2. Eventuali
altri contributi dei soci;
3. Azioni promozionali
e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
ARTICOLO 5
(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)
Sono organi delL’ASSOCIAZIONE:
1. L’Assemblea
dei soci;
2. Il
Consiglio Direttivo;
3. Il
Presidente.
ARTICOLO 6
(ASSEMBLEA
DEI SOCI)
L’Assemblea dei soci è l’organo
sovrano dell’Associazione.
Si riunisce su convocazione del
Presidente, o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio
Direttivo; la convocazione avviene mediante avviso affisso sull’Albo sociale.
L’Assemblea dei soci è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza almeno del 20% dei soci (in
proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione a meno di diversa decisione assunta dall’Assemblea
stessa.
Per la validità delle delibere è
richiesta la maggioranza semplice dei soci
votanti (presenti in proprio o per delega).
Ogni anno entro il mese di
dicembre va tenuta un’Assemblea dei soci dedicata alla gestione
dell’Associazione (Assemblea Ordinaria).
A questa Assemblea competono in
particolare:
1. La discussione
e l’approvazione del
rendiconto delle attività
dell’Associazione relative all’anno precedente;
2. La
discussione e l’approvazione del preventivo di
spesa per l’anno
in corso.
Competono all’Assemblea dei soci
anche:
1. L’elezione
del Presidente;
2. L’elezione
del Consiglio Direttivo;
3. L’approvazione
di modifiche dello statuto.
ARTICOLO 7
(CONSIGLIO
DIRETTIVO)
Il
Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione
dei programmi di attività dell’Associazione e in genere la sua ordinaria
amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è composto
da un minimo di tre fino ad un massimo di otto soci.
Viene eletto dall’Assemblea dei
soci.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo vengono convocate dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal
membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le riunioni sono validamente
costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute
dal Presidente.
Le delibere sono valide a
maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
La partecipazione al consiglio
Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna
retribuzione, non costituendo rapporto di lavoro.
ARTICOLO 8
(PRESIDENTE)
Il Presidente dell’Associazione che viene eletto
dall’Assemblea dei soci rimane in carica fino a revoca o dimissioni, ha a tutti
gli effetti la
rappresentanza dell’Associazione
davanti a terzi e in giudizio.
Convoca le riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei soci, ne prepara l’ordine del giorno, le
presiede.
Assicura pronta ed efficace
esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Può delegare alcune delle proprie
competenze al VicePresidente o a determinati consiglieri.
In caso di assenza o impedimento
il Presidente è sostituito dal VicePresidente o, in assenza, dal consigliere
anziano.
La carica di Presidente è un
impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione; così
pure per tutte le altre cariche.
ARTICOLO 9
(ADESIONE
AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, MOVIMENTI, ecc…)
Per
potenziare l’efficacia dell’attività dell’Associazione il Consiglio Direttivo
può deliberare l’adesione ad Associazioni nazionali, come pure ad altre
organizzazioni, movimenti nazionali ed internazionali, ecc…, che si ispirino
nella loro azione alle stesse proprie finalità statutarie.
ARTICOLO 10
(SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE)
L’Associazione
si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata.
Il patrimonio dell’Associazione eventualmente
esistente al momento dello scioglimento verrà ripartito fra tutti i soci.
ARTICOLO 11
(RINVIO ALLA LEGGE)
Per quanto non previsto dal
presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice
Civile.
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